La legge professionale del 1923 affida agli Ordini provinciali la tutela del titolo e
dell'esercizio della professione che si realizza, in primo luogo, mediante la tenuta dell'Albo cui ogni professionista ( articolo 1, legge 25 Aprile 1938, n° 897 ) deve necessariamente iscriversi
se vuole esercitare la professione.
Le disposizioni normative (legge 24 Giugno 1923, n° 1395 inerente la tutela del titolo e
dell'esercizio professionale, e Regio Decreto 23 Ottobre 1925, n° 2537, recante norme di regolamento per la professione d'ingegnere) disegnano l'ordinamento professionale degli ingegneri la cui
struttura portante è costituita dai Consigli dell'Ordine in ogni capoluogo di provincia.
L'iscrizione all’albo si rende indispensabile in considerazione dell’ interesse che riveste
per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del professionista. Per ottenere l'iscrizione è necessario aver conseguito il relativo titolo accademico ed
aver superato un apposito esame di Stato che abilita all'esercizio della professione. E’ importante notare che l'esame di stato è sancito dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica
Italiana.
Il recente D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 modifica la struttura dell'Albo degli Ingegneri dividendolo in sezioni e
settori a seconda della formazione accademica e degli esami di Stato sostenuti dall'iscritto.