Le PROPOSTE CORSI, le comunicazioni, le indicazioni i suggerimenti relativi alla Formazione Obbligatoria vanno indirizzati richiesti utilizzando il seguente modulo  o inviando una mail a: formazione@ordineingegneriimperia.it


Formazione obbligatoria per Ingegneri

 

Il Regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, in attuazione dell’articolo 7 del Regolamento di riforma delle professioni (Dpr 137/2012).
 
Per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
 
Si possono conseguire CFP con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni) e con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale, scelte dal professionista.
 
Le attività di formazione professionale continua possono essere di tre tipi: non formale, informale e formale.
 
Sono attività di formazione non formale: la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi. Un’ora equivale a un CFP (esclusi gli stages).
 
L’articolo 4 illustra i requisiti che le attività di formazione non formale devono avere per essere riconosciute dal CNI. Tutte le attività formative riconosciute saranno consultabili in una banca dati on-line istituita presso il CNI.
 
Le attività di formazione informale sono: l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
 
Sono attività di formazione formale: la frequenza corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.


 


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Circolare CNI n. 54 - Proroga termini FAD sincrona al 31 dicembre 2023
CIRC CNI 54-Prot CNI 7987U-20.06.23-FAD-
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Linee guida 2018 Testo Unico

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Gruppo di lavoro formazione obbligatoria

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REGOLAMENTO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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FAQ formazione redatto per Gruppo Formazione dall' Ing. Fabio Sappia
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